(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»; Visti, in particolare, l'Art. 4, della medesima legge regionale il quale prevede l'istituzione del Registro delle associazioni a carattere regionale di prestatori di attivita' professionali non ordinistiche ed il comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissati i criteri e le modalita' per l'inserimento delle associazioni che ne facciano richiesta alla direzione competente, sentita la competente commissione consiliare; Visto il testo del regolamento di cui all'Art. 4, comma 4, della legge regionale n. 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2796 di data 25 ottobre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attivita' professionali non ordinistiche di cui all'Art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 novembre 2004 ILLY