(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  22  aprile 2004, n. 13, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  recante  «Interventi  in  materia di
professioni»;
    Visti,  in  particolare, l'Art. 4, della medesima legge regionale
il  quale  prevede  l'istituzione  del  Registro delle associazioni a
carattere  regionale  di  prestatori  di  attivita' professionali non
ordinistiche ed il comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce
che con apposito regolamento vengano fissati i criteri e le modalita'
per  l'inserimento  delle associazioni che ne facciano richiesta alla
direzione competente, sentita la competente commissione consiliare;
    Visto  il testo del regolamento di cui all'Art. 4, comma 4, della
legge  regionale  n.  13/2004,  predisposto  dalla direzione centrale
lavoro, formazione, universita' e ricerca;
    Vista  la  legge  regionale  27  marzo  1996, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n. 7, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2796 di data
25 ottobre 2004;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita'
di  inserimento  nel  Registro  delle  associazioni  di prestatori di
attivita'  professionali  non  ordinistiche  di  cui all'Art. 4 della
legge  regionale  22  aprile  2004,  n.  13 (Interventi in materia di
professioni)»,  nel  testo  allegato sub A al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 11 novembre 2004
                                ILLY